Patente a punti
art. 126 bis CDS
NOVITA' GIA' IN VIGORE - dal : 30-06-2003 - approvato con Decreto Legge n. 151  varato il 27-06-03 che apporta modifiche ed integrazioni al Codice Della Strada.
- PATENTE A PUNTI PREVISTA DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA -
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LA NUOVA PROCEDURA DELLA
> patente a punti.
Il vigile contesta l'infrazione al conducente e provvede ad inoltrare una segnalazione al proprio ufficio
Se il conducente paga, l'ufficio comunica all'anagrafe del DTT di scalare i punti
Dopo l' avvenuto taglio dei punti ci si puo' iscrivere a un corso di recupero
Nel caso di azzeramento dei 20 punti la patente verra' ritirata e occorrera' rifare gli esami. (*) (Esami di revisione)
Se il conducente fa ricorso la decurtazione viene sospesa.
DTT = Dipartimento Trasporti Terrestri.
             (la ex   M.C.T.C.)
CORSI DI RECUPERO :
Tutto quello che ancora devi sapere :
La nuova normativa prevede la possibilita' di recuperare i punti persi dopo aver commesso alcune delle violazioni al codice della strada, frequentando appositi corsi presso le Autoscuole. Detti corsi ci permettono di recuperare :
N° 6 punti per le patenti di categoria A1 - A - B - BE ;
N° 9 punti per le patenti di categoria C - CE - D - DE - CAP.
DURATA DEI CORSI :
Per patenti di categoria  A1 - A - B - BE  la durata del corso e' di 12 ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive.
Per patenti di categoria  C - CE - D - DE - CAP la durata del corso e' di 18 ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive.
La frequenza dei suddetti corsi e' obbligatoria.
( * )
Esami di revisione.
Consiste nel rifare gli esami di teoria e guida.
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All' esaurimento totale dei punti, pertanto, il DTTSIS dispone la revisione della patente tramite notifica secondo la procedura prevista dall' art. 201, comma 3, CDS; la revisione disposta e' atto definitivo e quindi non e' ammesso ricorso al prefetto o al giudice di pace ma solo al TAR o al Capo dello Stato.
Nel caso vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni, i punti si sommano ma si possono decurtare al massimo 15 punti, a meno che :
- sia prevista la sospensione o la revoca della patente. In questi casi,  infatti, e' previsto che per ogni violazione commessa i punti si sommano superando anche i 20 in dotazione) ;
Se per 2 anni non si commettono infrazioni (dove sia prevista la decurtazione dei punti) il conducente che abbia meno di 20 punti rientra in pieno possesso di tutti i 20 che aveva in partenza. Invece, per coloro che possiedono tutti i 20 punti e non si e' commessa nessuna infrazione (dove sia prevista la decurtazione dei punti ), si acquisisce un credito di 2 punti sino ad un massimo di 10 raggiungendo un totale di 30 punti ottenuti da : credito iniziale + credito acquisito = 20 + 10 = 30 ;
Non e' possibile iscriversi ad un corso di recupero se non dopo aver ricevuto la comunicazione dal DTT della avvenuta decurtazione dei punti ;
E' consentito frequentare al massimo un corso di recupero per ogni comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti ;
Non e' possibile iscriversi ad un corso di recupero se abbiamo perso completamente tutti i punti avuti in dotazione, in quanto il completo azzeramento dei punti comporta il ritiro della patente e il conseguente ( * )Esame di revisione ;
Soggetti nei cui confronti si applica la perdita dei punti. La decurtazione del punteggio e' a carico del conducente identificato al momento della infrazione. Quando invece non si possa procedere all' individuazione del conducente, si fa riferimento al proprietario del veicolo , ma in modo diverso a seconda dei casi :
a) persona fisica la decurtazione dei punti va a suo carico tranne se , questi  non comunica entro 30 giorni dalla notifica del verbale alle autorita' competenti  i dati personali del conducente al momento della commessa infrazione. Se il proprietario del veicolo si astiene dal comunicare i dati del conducente si applichera' a suo carico la sottrazione dei punti senza l'applicazione di ulteriori sanzioni.
b) persona giurica (societa' , associazioni, ecc.) il legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a  fornire gli stessi dati e nel medesimo termine. Nel caso di omissione si applica a suo carico la sanzione prevista dall' art. 180 comma 8 (e non la decurtazione dei punti )   ;
Raddoppio del punteggio per i neopatentati (entro i primi 3 anni dal conseguimento patente), a questi infatti per ogni violazione commessa verra' colcolata doppia. Detta norma e' prevista cioe' per le patenti B o superiori rilasciate successivamente al       1 ottobre 2003.
  • A tutte le patenti saranno attribuiti 20 punti (dalla data di rilascio della patente e per i gia' abilitati dal 30-06-03). Per ogni infrazione commessa, a seconda della gravita' della violazione, verranno sottratti da 1 a 10 punti.
  • Per poter recuperare i predetti punti il titolare della patente deve frequentare un corso di aggiornamento presso l' Autoscuola.
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Vedi : Tabella dei punteggi